8 Agosto 2025

Richieste economiche da parte di PicRights, quando la “tutela del diritto d’autore” diventa un business : la nostra vicenda con PicRights Italy e Reuters.

Raccontiamo la nostra esperienza con le richieste risarcitorie di PicRights per conto di Reuters News & Media Inc., tra presunti utilizzi non autorizzati, diritti discutibili e un modello operativo che solleva più di una perplessità.

Cos’è PicRights e come opera ?

PicRights è una società privata con sede anche in Italia che si occupa del monitoraggio delle immagini online per conto di grandi agenzie fotografiche e media internazionali, tra cui Reuters, Associated Press, AFP e Getty Images. A differenza di uno studio legale, PicRights agisce in qualità di mandataria non legale, e il suo obiettivo è semplice: individuare utilizzi non autorizzati di immagini appartenenti ai propri clienti e richiedere un risarcimento economico per ogni uso considerato “illecito”.

Il funzionamento del sistema è meccanizzato e basato sull’impiego di software di riconoscimento delle immagini. Una volta rilevato un potenziale utilizzo non autorizzato, viene aperto un “caso” nel portale della società (https://resolve.picrights.com) e inviata una mail standard all’autore della presunta violazione, allegando:

  • Una segnalazione con i dettagli dell’immagine;

  • Un link a un portale protetto con documentazione sulla presunta titolarità dei diritti;

  • Una richiesta economica “a titolo di ristoro”.

In molti casi, le immagini contestate sono versioni modificate, adattate o usate in contesti non commerciali. Tuttavia, PicRights richiede comunque la rimozione dell’immagine e il pagamento di cifre che variano da alcune centinaia a migliaia di euro, anche quando si tratta di “fotografie semplici” senza carattere artistico.

In questo articolo, narreremo la nostra vicenda dal punto di vista fattuale e del diritto, illustrando le nostre strategie di opposizione alla loro richiesta ed argomentando dal punto di vista delle basi giuridiche e delle fonti di diritto. Sebbene la nostra analisi si basi sulla normativa italiana, è importante sottolineare che quanto esposto potrebbe non essere applicabile in tutti i paesi della comunità europea o extra-comunitari. In caso di dubbi, vi consigliamo di consultare sempre il vostro consulente legale per una valutazione specifica e appropriata alla vostra situazione.

La nostra vicenda: Managed Server S.r.l. nel mirino di PicRights

Nella mattinata del 24 luglio 2025 abbiamo ricevuto una email proveniente da PicRights Italy S.r.l., con oggetto: “Verifica autorizzazione per uso online di immagini di Reuters News & Media Inc – Rif. 2380-0835-0421”. Una comunicazione che, sin dalle prime righe, manifestava toni formali e un’impostazione già ben nota a chi ha avuto modo di confrontarsi con simili richieste.

Nel corpo della mail ci veniva contestato l’utilizzo, sul nostro sito aziendale, di due immagini fotografiche che ritraevano rispettivamente l’insegna della sede di Microsoft e quella di Google. Secondo quanto riportato, tali fotografie sarebbero parte dell’archivio tutelato di Reuters News & Media Inc., e il loro utilizzo da parte nostra sarebbe avvenuto in assenza di una licenza regolarmente concessa.

Le immagini contestate le abbiamo poi rimosse e rigenerate con ChatGPT ed assomigliano a quella seguente. Va precisato che le due immagini “quella di Microsoft e Google” erano all’interno di un’unica immagine a mo di collage con a fianco anche l’insegna di Amazon e provenivano da qualche strock fotografico Royalty Free andando a memoria considerando che non siamo abituati a comprare foto da siti commerciali data la vastità di alternative presenti sul mercato sia su stock gratuiti e royalty free come FreePik ad esempio, o poterle generare anche di qualità fotografica utilizzando ChatGPT.

amazon-google-microsoft-cloud

La comunicazione era accompagnata da un invito ad accedere a un’apposita area riservata, tramite password dedicata, sulla piattaforma online di PicRights (https://resolve.picrights.com), di cui screenshot della schermata di login seguente, dove era possibile visionare:

  • gli screenshot dell’uso contestato;
  • le copie delle immagini originali tratte dal catalogo Reuters;
  • una documentazione che attestava la titolarità dei diritti;
  • l’autorizzazione conferita a PicRights ad agire per conto di Reuters.

PicRights Resolution Website

A fronte di tali contestazioni, ci veniva richiesto di scegliere tra due opzioni:

  1. Fornire prova documentale dell’avvenuta licenza regolarmente acquisita tramite i canali ufficiali;
  2. In mancanza di licenza, provvedere all’immediata rimozione delle immagini dal nostro sito e al pagamento di un importo pari a 1.060,00 €, a titolo di risarcimento per l’uso pregresso.

Ci veniva infine ricordato che PicRights non opera in qualità di studio legale e che, pur non potendo offrire consulenza giuridica, era autorizzata dal cliente a gestire queste richieste di risarcimento, anche nel caso in cui l’utilizzo fosse avvenuto in buona fede e senza fini commerciali.

La nostra replica del 30 luglio 2025 e le contestazioni sollevate a PicRights

Abbiamo risposto formalmente, contestando la richiesta sotto diversi profili. Essendo un’azienda da sempre attenta al rispetto delle normative in materia di proprietà intellettuale, eravamo pienamente consapevoli del quadro normativo italiano che disciplina il diritto d’autore in ambito fotografico. Conosciamo bene la distinzione tecnica e giuridica tra le “opere fotografiche” dotate di creatività (art. 2, n. 7 LDA) e le “fotografie semplici” (artt. 87 e ss. LDA), ovvero quelle prive di originalità, soggette a un regime di tutela più limitato.

Nel caso in questione, trattandosi di immagini che raffigurano le insegne di due aziende (Google e Microsoft), prive di qualsivoglia apporto creativo, la qualificazione giuridica delle stesse ci è parsa immediatamente riconducibile alla categoria delle fotografie semplici, con tutte le conseguenze che ciò comporta in termini di requisiti formali e tutela legale. Abbiamo dunque ritenuto doveroso replicare nel merito, sottolineando l’assenza dei presupposti minimi per poter avanzare una richiesta risarcitoria fondata.

In sintesi, abbiamo osservato:

  • L’immagine usata non coincide in modo sostanziale con quella contestata: è una rielaborazione grafica generica, senza tratti distintivi riconducibili a Reuters;
  • Non erano presenti firme, watermark o metadati che indicassero la paternità delle immagini;
  • Le nostre policy prevedono l’utilizzo di materiale royalty-free, contenuti AI generati, o grafiche interne;
  • Non sussistono i requisiti formali previsti dall’art. 90 della Legge sul Diritto d’autore (assenza di nome autore e anno sulla fotografia);
  • In ogni caso, abbiamo rimosso cautelativamente le immagini.

Ecco il testo integrale della nostra risposta:

Spett.le PicRights Italy S.r.l.
All’attenzione dell’Ing. XXXXX XXXXXXXXXXXXXX

Oggetto: Riscontro alla Vostra comunicazione del 24 luglio – Presunto utilizzo non autorizzato di immagine appartenente all’archivio Reuters News & Media Inc.

Egregi Signori,

facciamo seguito alla Vostra comunicazione del 24 luglio, avente ad oggetto la presunta utilizzazione non autorizzata, da parte nostra, di un’immagine che si asserisce appartenere all’archivio di Reuters News & Media Inc., per formulare le seguenti osservazioni e precisazioni.

In esito a una puntuale verifica interna da noi effettuata a seguito della segnalazione pervenuta via e-mail, siamo in grado di rappresentare quanto segue.

1. Mancata coincidenza con l’immagine segnalata

L’immagine oggetto della segnalazione non risulta, né nella forma né nella composizione, identica a quella da Voi indicata. Dall’analisi svolta, risulta trattarsi di un’elaborazione grafica modificata, priva di tratti distintivi univoci e riconducibili alla presunta opera originaria. Al più, essa appare genericamente ispirata o assimilabile sotto il solo profilo tematico, ma non vi è alcuna riproduzione fedele, integrale o sostanziale dell’immagine rivendicata.

2. Origine del contenuto e correttezza del nostro operato

Il nostro operato si conforma a criteri di diligenza e trasparenza: adottiamo sistematicamente una policy aziendale che prevede l’utilizzo esclusivo di:

  • contenuti generati tramite strumenti di intelligenza artificiale “ChatGPT”;
  • materiali scaricati da archivi royalty-free affidabili e con licenze esplicite;
  • elaborazioni grafiche interne con finalità illustrative.

Nel caso specifico, l’immagine in oggetto non reca alcuna firma, watermark, metadato EXIF né indicazione idonea a identificarne l’attribuzione a Reuters o ad altro soggetto tutelato. Nessuna informazione utile al riconoscimento dell’origine è risultata accessibile nemmeno tramite ricerca inversa tramite strumenti automatizzati (es. Google Immagini).

3. Inquadramento normativo – Diritto d’autore e limiti di tutela

La Legge 22 aprile 1941, n. 633 (Legge sul diritto d’autore), distingue tra:

  • opere fotografiche dotate di originalità e creatività (art. 2, n. 7), tutelate per 70 anni dalla morte dell’autore;
  • fotografie semplici (artt. 87 e ss.), tutelabili per 20 anni solo in presenza dei requisiti formali previsti dall’art. 90 della medesima legge.

Tale disposizione prescrive che ogni esemplare della fotografia, per essere tutelato, deve recare:

  • il nome del fotografo o del committente;
  • l’anno di produzione;
  • l’eventuale autore dell’opera ritratta.

L’assenza di tali indicazioni comporta l’impossibilità, in linea di principio, di opporre diritti al terzo utilizzatore in buona fede, come chiarito anche dal Tribunale di Napoli, Sentenza n. 2573/2023, che ha ribadito la necessità del rispetto degli adempimenti formali per fondare una pretesa risarcitoria.

Inoltre, la giurisprudenza costante – si veda, ad esempio, la Sentenza n. 3768/2021 del Tribunale di Torino, Sezione Imprese – ha escluso la tutela autorale per fotografie prive di carattere creativo o che si limitano a documentare soggetti comuni, senza un apporto personale del fotografo in termini di composizione, luce, scelta dell’inquadratura o messaggio espressivo.

4. Considerazioni conclusive

Alla luce delle verifiche svolte e del quadro normativo sopra richiamato, riteniamo di dover evidenziare quanto segue:

  • L’immagine da noi pubblicata non presenta elementi univoci di riconducibilità all’opera segnalata e si configura al più come una composizione grafica generica, priva di contenuti creativi o segni distintivi.
  • L’immagine non reca le indicazioni obbligatorie previste dall’art. 90 LDA, la cui assenza, come noto, esclude ogni pretesa risarcitoria salvo prova della malafede dell’utilizzatore.
  • Nessun comportamento doloso o intenzionalmente lesivo può essere a noi imputato. L’utilizzo è avvenuto in assoluta buona fede e secondo prassi aziendali improntate a diligenza e conformità normativa.

Ciononostante, in via cautelativa e a scopo collaborativo, abbiamo già provveduto alla rimozione dell’immagine dal nostro sito web, in ossequio al principio di prudenza e pur non riconoscendo alcuna violazione né responsabilità.

Tale condotta, peraltro, risulta conforme a quanto previsto dall’art. 90, comma 2, della Legge n. 633/1941, secondo cui, in mancanza degli elementi formali richiesti, la sola cessazione dell’uso è ritenuta sufficiente a tutelare il soggetto eventualmente titolare di diritti.

Pertanto, non riteniamo sussistenti i presupposti giuridici per aderire alla Vostra richiesta di ristoro economico, e riteniamo che ogni ulteriore pretesa potrà essere valutata solo in presenza di documentazione idonea a comprovare con chiarezza:

  • la natura creativa e originale dell’immagine (ex art. 2, n. 7 LDA);
  • la presenza degli elementi formali richiesti ex art. 90;
  • l’effettiva titolarità dei diritti da parte del soggetto che si assume danneggiato;
  • l’esistenza di un comportamento in mala fede da parte nostra.

Restiamo comunque disponibili, nell’ottica di correttezza e trasparenza, per ogni eventuale chiarimento o ulteriore confronto volto alla definizione della questione in termini non pretestuosi.

Distinti saluti.

Marco Marcoaldi – CTO – Managed Server S.r.l.

La replica di PicRights del 7 agosto 2025

A distanza di pochi giorni dalla nostra articolata replica, PicRights Italy S.r.l. ci ha inviato una seconda comunicazione, in cui ha ribadito integralmente la propria posizione iniziale, dimostrando di voler proseguire nella richiesta risarcitoria nonostante le considerazioni tecniche e giuridiche da noi sollevate.

Nel dettaglio, ci è stato risposto che, pur trattandosi di immagini da noi modificate rispetto all’originale, esse sarebbero comunque da considerarsi “opere derivate non autorizzate”. Secondo la tesi di PicRights, il semplice atto di rielaborare un contenuto protetto non ne annulla la titolarità dei diritti d’autore, e quindi non legittima il suo utilizzo senza esplicita autorizzazione del titolare. Ci è stato ricordato che solo Reuters News & Media Inc., in quanto proprietaria dei diritti sulle fotografie, può concedere o negare la licenza per l’uso, anche parziale, dei propri contenuti.

PicRights ha poi evidenziato che le immagini in questione risultano regolarmente catalogate sul portale ReutersConnect (https://www.reutersconnect.com/), corredate da metadati completi, indicazione dell’autore, luogo e data dello scatto, nonché del contesto editoriale. Ciò, secondo loro, costituirebbe prova della legittima titolarità dei diritti e della validità della richiesta economica avanzata.

Interessante notare che, pur riconoscendo che si tratta di fotografie semplici (cioè prive di valenza artistica), PicRights ha insistito nel sostenere che sia comunque dovuto un ristoro economico per l’utilizzo pregresso. A nulla è valsa, nella loro prospettiva, la nostra buona fede, l’assenza di elementi identificativi dell’autore o la rimozione immediata delle immagini: la richiesta di pagamento rimaneva ferma.

In sintesi, PicRights ha confermato che:

  • le immagini, seppur modificate, costituiscono una derivazione non autorizzata dell’originale;
  • l’autorizzazione può essere concessa solo da Reuters;
  • le immagini sono pubblicate ufficialmente con tutti i metadati richiesti;
  • anche per fotografie semplici, l’uso pregresso genera obbligo di risarcimento.

La loro richiesta rimaneva quindi invariata: rimozione + pagamento.

La nostra replica definitiva del 30 luglio 2025

Abbiamo risposto per le vie ufficiali ribadendo fermamente la nostra posizione, forti di una conoscenza approfondita del quadro normativo italiano in materia di diritto d’autore e, in particolare, delle sue implicazioni nel campo della fotografia. Non ci siamo limitati a rigettare genericamente la richiesta, ma abbiamo formulato una replica articolata sul piano tecnico e giuridico, fondata su orientamenti consolidati della giurisprudenza e su un’applicazione puntuale della Legge n. 633/1941.

Sapevamo perfettamente che, nel nostro caso, si trattava di due semplici fotografie di insegne aziendali, prive di originalità, creatività o apporto personale del fotografo tali da elevare le immagini al rango di “opere dell’ingegno” tutelate a pieno titolo ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge sul diritto d’autore. Le immagini non solo erano prive di qualsiasi valore artistico, ma mancavano anche degli elementi formali minimi richiesti per attivare la tutela riservata alle fotografie semplici, disciplinate dagli articoli 87 e seguenti della stessa legge.

In ultimo motivo, ma non come valore dal punto di vista etico, morale e giuridico l’immagine era stata recuperata così com’è da qualche stock fotografico e pertanto eravamo ignari del fatto che posse oggetto di Copyright e godesse di diritti d’autore, non avendo al suo interno alcun Watermark o nome dell’autore che potesse farci immaginare ciò.

Per queste ragioni, abbiamo ritenuto infondata la richiesta di risarcimento avanzata da PicRights, precisando che in assenza dei presupposti sostanziali e formali, non può essere preteso alcun indennizzo. Abbiamo inoltre ricordato che l’utilizzo era avvenuto in assoluta buona fede, senza intento lesivo, e che le immagini erano state prontamente rimosse non appena ricevuta la segnalazione.

I punti chiave della nostra difesa:

  • Le immagini non hanno carattere creativo o artistico, ma sono fotografie semplici (insegne aziendali);
  • Mancano i requisiti formali per la protezione legale (nome autore e anno all’interno dell’immagine);
  • Non vi è stato alcun dolo o intento lesivo: l’utilizzo è avvenuto in buona fede;
  • La giurisprudenza di merito e di legittimità esclude la risarcibilità in casi del genere;
  • Ci riserviamo ogni iniziativa in caso di ulteriori pretese, inclusa la richiesta di condanna per lite temeraria.

Testo integrale della replica definitiva:

Spett.le PicRights Italy S.r.l.,

facciamo seguito alla Vostra comunicazione e, come già ampiamente rappresentato nella precedente nota inviatavi a mezzo PEC, ribadiamo integralmente quanto già esposto in tale sede.

Pur prendendo formalmente atto, in data odierna, della titolarità dei diritti sulle immagini oggetto di contestazione, contestiamo fermamente l’esistenza di qualsivoglia obbligo risarcitorio a carico della nostra società. Le nostre motivazioni, di natura tanto tecnica quanto giuridica, trovano fondamento in un consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione, che distingue con precisione tra fotografie artistiche e fotografie semplici ai sensi della Legge 22 aprile 1941, n. 633, in particolare agli articoli 87, 88, 89 e 90.

Nel caso de quo, si tratta evidentemente di due fotografie ritraenti insegne aziendali (“Google” e “Microsoft”), prive di qualsiasi valenza artistica, creatività, originalità o apporto interpretativo soggettivo dell’autore. Tali immagini, nella loro semplicità ed evidente funzione documentale, non possono essere ricondotte alla categoria delle opere d’ingegno di carattere creativo, di cui all’art. 1 e 2 della L. 633/1941, bensì rientrano semmai nella disciplina residuale delle fotografie semplici, soggette a diritti connessi e non al pieno regime autoriale.

In conformità all’art. 90 della suddetta legge, il godimento dei diritti sulle fotografie semplici è espressamente subordinato alla presenza, all’interno della fotografia stessa, del nome del fotografo e dell’anno di produzione. Tali indicazioni devono essere visibili e incorporate nella fotografia: non è ritenuto sufficiente – né giuridicamente valido – riportarle in appendice, nei metadati, nel contesto editoriale della pagina o in qualsiasi forma separata. In assenza di tali requisiti, non si produce tutela legale alcuna e pertanto non è legittimamente esigibile alcun compenso né risarcimento danni ai sensi della normativa vigente.

Nel nostro caso, le immagini contestate non riportano all’interno della fotografia né il nome dell’autore né l’anno di produzione, con ciò venendo meno le condizioni minime previste dalla legge per l’eventuale rivendicazione di diritti economici o morali.

Alla luce di quanto sopra, vi invitiamo a voler rivalutare la fondatezza della pretesa avanzata, tenuto conto anche della più recente giurisprudenza di merito e di legittimità, che ha più volte escluso il diritto al compenso in casi analoghi, proprio in virtù della mancata ottemperanza ai requisiti imposti dalla normativa in materia.

In conclusione, ribadiamo che non daremo ulteriore seguito a eventuali comunicazioni dello stesso tenore.
Nel caso di reiterazione di pretese che riteniamo infondate, ci riserviamo ogni opportuna iniziativa a tutela della nostra azienda, anche in sede giudiziaria, ivi inclusa l’eventuale richiesta di condanna per lite temeraria, ai sensi dell’art. 96 del Codice di Procedura Civile, il quale prevede espressamente la possibilità per il giudice di condannare la parte soccombente al risarcimento dei danni quando l’azione giudiziaria sia stata iniziata o proseguita con mala fede o colpa grave, oppure sia manifestamente infondata.

Qualora decidiate di adire le vie legali, sarà nostra cura far valere ogni argomentazione tecnica e giuridica a nostra difesa, riservandoci altresì di agire per il risarcimento di ogni danno diretto e indiretto, incluse le spese legali, derivante da un eventuale contenzioso giudiziale non supportato da fondamento di diritto.

Distinti saluti,
Marco Marcoaldi
CTO – Managed Server Srl

La normativa e la base giuridica alla base della nostra contestazione.

La nostra posizione non si basa su mere valutazioni soggettive, bensì su precisi riferimenti normativi contenuti nella Legge 22 aprile 1941, n. 633 (Legge sul diritto d’autore), che disciplina in maniera dettagliata le diverse tipologie di immagini fotografiche e le relative forme di tutela.

Secondo l’ordinamento italiano, occorre distinguere tra:

  1. Opere fotografiche (art. 2, n. 7 LDA): immagini dotate di originalità, creatività e apporto personale dell’autore, per le quali è prevista una tutela piena, identica a quella delle opere dell’ingegno. La durata della protezione è di 70 anni dalla morte dell’autore.
  2. Fotografie semplici (artt. 87-92 LDA): immagini che documentano la realtà senza carattere creativo, prive cioè di scelta stilistica sull’inquadratura, la luce o il messaggio. In questo caso, la tutela è più limitata e si basa su diritti connessi e non su veri e propri diritti d’autore. La durata della protezione è di 20 anni dalla data di produzione.

Nel nostro caso specifico, le immagini contestate ritraevano semplicemente le insegne aziendali di Microsoft e Google, elementi privi di ogni connotazione artistica o creativa. Appare dunque evidente che si trattasse di fotografie semplici, soggette al regime residuale e meno protettivo della legge.

Ma c’è di più: affinché anche le fotografie semplici possano godere di tutela legale ai sensi dell’art. 90 LDA, è necessario che l’immagine rechi in modo visibile e contestuale:

  • il nome del fotografo o del titolare dei diritti;
  • l’anno di produzione;
  • l’autore dell’opera ritratta, qualora diverso.

L’assenza di anche solo uno di questi elementi rende inopponibile l’immagine a terzi in assenza di malafede dimostrabile ed accertabile. In altri termini, un soggetto che utilizza in buona fede una fotografia priva di tali indicazioni non può essere chiamato a rispondere civilmente per l’uso, né a titolo risarcitorio né per obbligo contrattuale.

Questo principio è stato ribadito da diverse sentenze dei tribunali italiani, tra cui la Sentenza n. 2573/2023 del Tribunale di Napoli, che ha sottolineato come il rispetto dei requisiti formali previsti dall’art. 90 sia condizione necessaria e preliminare per esercitare qualsivoglia diritto risarcitorio. Analogamente, il Tribunale di Torino, con la Sentenza n. 3768/2021, ha evidenziato che non tutte le fotografie sono automaticamente tutelate, soprattutto quando manchi l’elemento della creatività.

Alla luce di questo quadro normativo, la nostra contestazione si è fondata su basi solide, documentate e coerenti con l’interpretazione giurisprudenziale prevalente. Chiunque voglia invocare la protezione delle fotografie semplici deve rispettare le condizioni previste dalla legge, e dimostrare che l’immagine contestata sia effettivamente riconoscibile come tutelabile.

Nel nostro caso, nessuna delle immagini presentava indicazioni di paternità o riferimenti temporali sulla fotografia stessa. In mancanza di tali elementi, ogni eventuale richiesta economica perde di validità e si configura come ingiustificata sul piano legale.

Una riflessione sul metodo PicRights: legittima tutela o “abuso” sistematico?

Cercando online il nome “PicRights” sui principali motori di ricerca, emergono decine di casi documentati, sia nel panorama italiano che in quello internazionale, che raccontano esperienze molto simili alla nostra. Forum, articoli di blog, discussioni su Reddit e piattaforme professionali riportano numerose segnalazioni da parte di utenti e aziende che si sono trovati a ricevere richieste risarcitorie quasi identiche per l’utilizzo, talvolta anche minimo o fortuito, di immagini coperte da copyright.

PicRights SCAM

Va subito detto che queste segnalazioni online presentano un panorama molto frammentato e talvolta emotivamente carico. Alcuni utenti arrivano perfino a etichettare aziende come PicRights con termini forti quali “scam” o “truffatori”, il che contribuisce ad alimentare ulteriore confusione e diffidenza. Tuttavia, è importante chiarire che PicRights e le sue affiliate, compresa PicRights Italy S.r.l., sono aziende reali, legalmente costituite, con partita IVA attiva e regolarmente iscritte al registro delle imprese. Operano in rappresentanza di soggetti legittimati – in questo caso Reuters News & Media Inc. – e agiscono con finalità di tutela dei diritti d’autore.

PicRights Italy Srl

Proprio per questo motivo, non vanno mai ignorate, con la speranza che tutto si risolva da sé o che tali realtà non intraprendano azioni legali. Una richiesta del genere, se ignorata, può effettivamente sfociare in un contenzioso civile, con aggravio di spese legali e danni ulteriori.

Allo stesso tempo, però, se si dispone di argomentazioni tecniche e giuridiche solide, come nel nostro caso, è legittimo – e spesso doveroso – contestare tali richieste, sia sotto il profilo della fondatezza che della proporzionalità. Le somme richieste da queste aziende sono frequentemente sproporzionate rispetto al tipo di utilizzo effettuato, e basate su automatismi che non sempre tengono conto del contesto, della buona fede o dell’effettiva proteggibilità giuridica delle immagini.

Alla luce di ciò, si impongono alcune riflessioni importanti, che emergono chiaramente anche nella vasta documentazione disponibile online:

  • È corretto inviare richieste risarcitorie automatizzate a soggetti che operano in buona fede, senza un confronto preventivo o un tentativo di mediazione?
  • È legittimo pretendere il pagamento anche quando le immagini non rispettano i requisiti minimi di legge per la tutela?
  • È eticamente giustificabile che immagini prive di qualsiasi valore creativo o espressivo diventino strumento di pressione economica?

Da parte nostra, continueremo a mantenere una policy rigorosa e trasparente, basata su contenuti originali, archivi royalty-free certificati e produzioni interne. Ma riteniamo importante fare chiarezza su queste pratiche, per tutelare non solo la nostra realtà aziendale, ma anche tutte le imprese che operano online con serietà e responsabilità.

Queste dinamiche, seppur legittime sotto il profilo imprenditoriale, rischiano di scivolare verso forme di pressione sistematica, fondate su basi giuridiche spesso fragili e non sempre proporzionate. È fondamentale che chi riceve questo tipo di comunicazioni sappia valutare con lucidità il contenuto della richiesta e, se necessario, attivare una risposta motivata e documentata, evitando reazioni impulsive o silenzi che possono rivelarsi controproducenti.

In conclusione, come comportarsi se ricevo una richiesta da parte di PicRights?

Ogni caso è un caso a sé e deve essere analizzato con prudenza, metodo e attenzione. La prima cosa da fare è comprendere con precisione cosa viene contestato e quali immagini siano oggetto della presunta violazione. È fondamentale esaminare attentamente la fotografia in questione: da dove proviene, se è stata modificata, se reca informazioni identificative e in quale contesto è stata utilizzata.

Nel caso in cui si tratti di una fotografia semplice o a mero valore documentale — ad esempio scatti generici di edifici, insegne, oggetti comuni, o foto di cronaca prive di intento artistico — e mancano elementi obbligatori come il nome e cognome dell’autore e l’anno dello scatto, visibili all’interno della fotografia come previsto dall’art. 90 della LDA, si può valutare l’opportunità di contestare formalmente la richiesta, proprio come abbiamo fatto noi in questo caso.

Le nostre mail di risposta, pubblicate integralmente in questo articolo, possono fungere da esempio operativo per impostare una contestazione tecnica e rispettosa, utile ad affermare i propri diritti e a ribaltare la pretesa risarcitoria.

Discorso diverso va fatto se la fotografia oggetto della segnalazione rientra nella categoria delle opere fotografiche ai sensi dell’art. 2, n. 7 della LDA. In questo caso si parla di immagini con un chiaro intento artistico, caratterizzate da scelte compositive, di luce, messaggio o inquadratura che ne esprimono la creatività dell’autore. Esempi possono essere:

  • Ritratti artistici espressivi;
  • Fotografie di moda o pubblicitarie con chiara direzione creativa;
  • Paesaggi costruiti con tecnica e stile riconoscibili;
  • Opere premiate o firmate da fotografi riconosciuti nel settore.

In questi casi, la legittimità della richiesta è generalmente più solida, e una contestazione può risultare debole, se non infondata. Se ritenete che la cifra richiesta sia comunque sproporzionata rispetto al reale utilizzo, il nostro consiglio è di tentare una negoziazione bonaria: molte vicende simili si sono concluse con transazioni extragiudiziali anche pari a un quarto dell’importo inizialmente richiesto. Questo tipo di accordo consente di evitare spese legali, chiudere rapidamente la posizione e limitare il danno economico.

Infine, una riflessione più ampia: oggi esistono numerosissime fonti gratuite e royalty free che mettono a disposizione immagini professionali, utilizzabili senza dover pagare diritti d’autore. Siti come Pexels, Unsplash, Pixabay (per citarne alcuni) offrono librerie complete con licenze chiare e aperte. E per chi desidera maggiore originalità, sistemi come ChatGPT o DALL·E permettono ormai di generare immagini AI talmente realistiche da risultare indistinguibili da uno scatto reale.

Dunque, a meno che non abbiate la precisa necessità di una fotografia scattata da un autore specifico o legata a un evento particolare, non ha più molto senso acquistare immagini da certi stock fotografici, tenendo conto che molte di queste aziende venditrici hanno politiche e costi complessi — quando non addirittura anacronistici.

A tal proposito, come nota di colore, ricordiamo ancora con un sorriso l’episodio del lontano 2008, quando ci venne rifiutata da Getty Images la licenza per utilizzare il ritratto fotografico di Marlene Dietrich… da parte di un tatuatore fotorealista! Forse non era nelle loro policy. O forse, semplicemente, era troppo avanti per i tempi.

Il diritto d’autore va difeso, ma non usato come leva commerciale impropria.

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