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Al fine di agevolare il cliente ed i professionisti fiscali e contabili alla registrazione corretta dei documenti fiscali da noi prodotti abbiamo scritto questa breve ma eloquente pagina in cui potrete trovare tutte le indicazioni ed i relativi riferimenti, per la corretta registrazione delle nostre fatture. Qualora abbiate trovato difficoltà contabile di qualsiasi tipo siete invitati al proseguimento della lettura in quanto troverete tutte le risposte alle vostre domande.

Va ricordato che il marchio Managedserver.it fa riferimento alla società a responsabilità limitata LEAD MAGNET S.R.L. costituita nel comune di ARAD in Romania nel Febbraio 2018 come da documento seguentemente riportato.

In quanto ciò, essendo l’azienda costituita in un paese intracomunitario è soggetta al regolamento inerente il libero scambio di merci e servizi all’interno della comunità europea e tutti gli obblighi inerenti l’inversione contabile o reverse charge che sarà approfondito di seguito.

Reverse charge o inversione contabile.

Il reverse charge IVA chiamato anche Inversione Contabile IVA rappresenta un meccanismo contabile e fiscale la cui finalità è quella di eliminare l’evasione dell’IVA, una delle imposte più evase nel panorama europeo. In effetti, il reverse charge IVA è stato introdotto dalla normativa comunitaria proprio per combattere l’evasione e l’elusione fiscale ai fini IVA.

Dal punto di vista tecnico, il reverse charge IVA è una modalità di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto che consente di traslare l’onere impositivo dall’acquirente al venditore.

Il riferimento normativo del reverse charge IVA in Italia è rappresentato dall’articolo 17, commi 5 e 6 del dpr 633/1972 (c.d. «decreto IVA»). Recentemente proprio il d.p.r. 633/1972 è stato oggetto di un’ampia riforma per effetto dell’introduzione dello spesometro trimestrale per mezzo del D.L. 193/2016. Tale novità, tuttavia, non ha inciso sulla parte della normativa IVA relativa al reverse charge.

Come funziona l’inversione contabile?

Cos’è e come funziona il reverse charge IVA? In termini pratici il reverse charge IVA rappresenta quel meccanismo tecnico contabile per effetto del quale:

  • il venditore emette fattura senza addebitare l’imposta (come normalmente dovrebbe fare);
  • l’acquirente integra la fattura ricevuta con l’aliquota di riferimento per il tipo di operazione fatturata e, allo stesso tempo, procede con la duplice annotazione nel registro acquisti (fatture di acquisto) e nel registro vendite (fatture emesse).

Più semplicemente, la nostra azienda emetterà fattura al netto dell’imponibile, ovvero senza IVA del 19% (aliquota attualmente in vigore in Romania) indicando in fattura la natura intracomunitaria della prestazione e il cliente una volta ricevuta la fattura del venditore provvederà a registrarla integrando l’aliquota IVA vigente nel suo paese (in Italia attualmente il 22%).

Volendo proporre un esempio pratico, ipotizziamo che il cliente abbia comprato da LEAD MAGNET S.R.L. un pacchetto hosting del valore di 100€ + IVA.

  1. LEAD MAGNET S.R.L. invece di emettere fattura di 100 Euro di imponibile + 19 euro d’IVA, emetterà fattura di 100€ di imponibile, ricordando in fattura con un’opportuna dicitura, la natura dell’operazione intracomunitaria e dunque non addizionando l’IVA.
  2. Il CLIENTE una volta ricevuta la fattura avrà l’obbligo di registrare la fattura, e pagare l’IVA in reverse charge del 22% sull’imponibile di 100€, ovvero di 22€ che verrà registrata e pagata come IVA direttamente allo stato Italiano e non a noi o allo stato Rumeno.

Mancanza di iscrizione al VIES

Per l’anno 2018 a causa di adempimenti burocratici lenti, la nostra azienda non risulta ancora inclusa nel database VIES, ovvero  (VAT Information Exchange System) che è un sistema di scambio di informazioni tra paesi membri della Comunità Europea istituto al fine di consentire una corretta fiscalità.

Sebbene sia piuttosto radicato il convincimento che l’iscrizione al VIES sia obbligatorio per effettuare scambio di merci e servizi all’interno della comunità europea, va precisato che secondo l’orientamento consolidato della Corte Europea e anche dalla Corte di Cassazione la mancata iscrizione al VIES comporterebbe solo una mancanza dal punto di vista formale e non sostanziale.

Ovvero, sia per il ricevente della fattura che per colui che l’ha emessa possono applicare tutto ciò che si potrebbe applicare in presenza di una regolare e normale iscrizione al VIES come ad esempio le operazioni in Reverse Charge.

 

Più specificamente, il possesso del numero identificativo di partita Iva e l’iscrizione alla banca dati Vies sono elementi con rilevanza solo formale ai fini dell’attribuzione dello status di soggetto passivo Iva nei rapporti intracomunitari. L’applicazione del regime di non imponibilità Iva richiede invece la verifica di requisiti sostanziali, quali l’esercizio in modo indipendente di un’attività economica.

Il principio è stato affermato dall’Associazione italiana dottori commercialisti con la norma di comportamento n. 204 diffusa il 19 settembre 2018. Tale principio è valido sia per la cessione di beni sia nell’ambito delle prestazioni di servizi.

L’indirizzo di Aidc si basa sull’interpretazione logica della normativa comunitaria e sull’orientamento prevalente della Corte di giustizia UE, secondo cui l’utilizzo del codice identificativo Iva è un elemento formale dell’operazione e non sostanziale, mentre il requisito della soggettività passiva Iva presuppone la presenza di determinati fattori, in particolare appunto l’esercizio in modo indipendente e in qualsiasi luogo di un’attività economica.

La mancanza del possesso del numero identificativo ai fini Iva può incidere sulla natura dell’operazione solo nel caso in cui la sua mancanza fa venire a mancare la prova certa che i requisiti sostanziali sono stati soddisfatti.

Volendo comunque rimanere il più possibile trasparenti nel rispetto delle leggi comunitarie, a seguire un elenco di sette riferimenti a pubblicazioni di settore :

  1. http://www.tiburzibardelli.it/operazioni-intracomunitarie-liscrizione-al-vies-non-e-un-requisito-sostanziale/
  2. https://www.commercialistatelematico.com/articoli/2017/02/liscrizione-al-vies-e-un-atto-meramente-formale-non-incide-sul-trattamento-iva.html
  3. https://www.fiscoetasse.com/rassegna-stampa/25666-iscrizione-al-vies-requisito-formale-per-la-soggettivit-iva.html
  4. https://www.studiocerbone.com/rilevanza-non-sostanziale-delliscrizione-al-vies-norma-di-comportamento-del-1-settembre-2018-n-204/
  5. https://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2018-09-19/non-basta-vies-essere-soggetto-passivo-iva-204629.shtml?uuid=AEgZea1F
  6. https://www.lalentesulfisco.it/rubriche/la-memory/l-iscrizione-al-vies-costituisce-una-condizione-formale-ai-fini-dello-status-di-soggetto-passivo-iva,3,36895
  7. http://fiscotoday.it/la-mancata-iscrizione-al-vies-non-prova-linesistenza-della-cessione-intra-ue/

Per qualsiasi problema inerente alla registrazione dei documenti contabili vi invitiamo a contattarci.

Situazione VIES aggiornata dal 2019.

Dal 25 Gennaio 2019 la nostra azienda risulta correttamente accreditata e inclusa al sistema di interscambio VIES europeo.

Nello specifico il codice identificativo VAT / TVA attribuito è il seguente : RO40490297

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